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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL PROVVEDIMENTO CHE HA ACCERTATO L’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA NELL’AMBITO DELLE GARE PER LA GESTIONE DEI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE

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agcm logoIl Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 2947/2016 sugli appelli proposti da Allevi s.r.l., CRE s.p.a., Evergreen Italia s.r.l. e Eco-Trass s.r.l. avverso le sentenze del Tar Lazio che avevano confermato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei loro confronti, all’esito del procedimento I765.

Come si ricorderà, con il suddetto provvedimento l’AGCM aveva accertato che le società Alan s.r.l., Azienda Agricola Allevi s.r.l., CRE s.p.a., Ecotrass s.r.l. ed Evergreen Italia s.r.l. avevano posto in essere un’unica complessa e continuata intesa orizzontale in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un insieme di procedure di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili nel periodo tra il 2008 e il 2013, nelle Regioni Piemonte e Lombardia.

L’AGCM aveva ritenuto che l’intesa fosse stata attuata tramite la continua condivisione delle decisioni inerenti la partecipazione alle gare, sia attraverso la ricerca di uno strumento formale e vincolante che consentisse il coordinamento del loro comportamento in relazione ad un insieme predefinito di gare (i.e. per il tramite di un’ATI permanente, ovvero un consorzio o un accordo quadro), sia in occasione di incontri e scambi di informazioni sulla strategia di partecipazione alle gare via via bandite dalle stazioni appaltanti.

Nel giudizio di primo grado, il TAR Lazio, ha respinto i ricorsi presentati dalle ricorrenti, confermando la piena legittimità del provvedimento, tanto sotto il profilo dell’accertamento dell’illecito antitrust, quanto sotto quello sanzionatorio.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha giudicato gli appelli proposti dalle quattro imprese infondati per quanto concerne le doglianze inerenti la sussistenza dell’illecito, la relativa prova e la partecipazione delle appellanti all’intesa, e fondati circa il quantum della sanzione inflitta.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato la ricostruzione dell’illecito operata dall’AGCM non risulta né strumentale, né sviante e l’Autorità, nel considerare sussistente la prova, seppur solamente indiziaria, della partecipazione delle appellanti all’intesa restrittiva della concorrenza per oggetto contestata, non è incorsa in travisamenti, vizi logici o irragionevolezze. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità dell’intesa avente una restrizione per oggetto, il fatto che dall’illecito non fosse derivato un aumento dei prezzi, ma al contrario una diminuzione.

Tale circostanza, a giudizio del Consiglio di Stato, avrebbe però dovuto essere tenuta in considerazione dall’AGCM nell’ambito del giudizio di gravità dell’infrazione e della determinazione della sanzione. Non risultando dal provvedimento che l’Autorità avesse valutato gli effetti pregiudizievoli sul mercato e l’impatto economico effettivo derivato dall’intesa, nella determinazione degli importi base dell’ammenda, il Consiglio di Stato ha rideterminato le sanzioni inflitte alle quattro imprese riducendole.

Per consultare il testo integrale della sentenza seguire questo link

Fonte: Giustizia Amministrativa

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