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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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PARERE AGCM: DISCIPLINA E OPERATIVITA’ DEI FONDI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI

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bank-note-209104_1280L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 9 maggio 2016, il parere rivolto al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed al Presidente dell’INPS (AS1273).

Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alla disciplina e all’operatività dei fondi interprofessionali per il finanziamento di piani formativi aziendali, istituiti e regolati, a livello legislativo, dall’articolo 118 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni.

L’AGCM rileva preliminarmente che i menzionati fondi possono essere istituiti al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua.

Rileva quindi che sono state riscontrate talune criticità relative all’operatività dei fondi ed idonee a determinare implicazioni pregiudizievoli sulle dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi formativi finanziati dai fondi.

La prima criticità considerata dall’AGCM riguarda il fatto che non tutti i fondi provvedono ad esternalizzare attività di propria pertinenza attraverso meccanismi ad evidenza pubblica in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nonostante i fondi siano connotati da una forma giuridica di diritto privato, essi devono considerarsi organismi di diritto pubblico, e ad essi devono applicarsi quindi le pertinenti disposizioni legislative in punto di attivazione di procedure ad evidenza pubblica, improntate a requisiti di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento.

Ne deriva che ogni rapporto negoziale intrattenuto a titolo oneroso e in regime di esternalizzazione dai fondi con soggetti terzi deve essere governato da un contratto scritto di diritto pubblico, stipulato a valle di un’idonea procedura selettiva ad evidenza pubblica.

La seconda criticità rilevata concerne invece le carenze contenutistiche della regolamentazione e la manualistica di cui i fondi si dotano per disciplinare le verifiche di propria spettanza, ai fini dell’approvazione dei piani formativi da finanziare. Queste, ritiene l’Autorità, non definiscono in misura sufficientemente esaustiva e puntuale le modalità e le tempistiche di approvazione dei piani formativi e di disamina dei riscontri alle eventuali integrazioni richieste dal fondo. Tali lacune rischiano di avere un impatto negativo sul funzionamento del sistema nel suo complesso e di non consentire un uso efficiente delle risorse destinate alla formazione.

E’ quindi necessario, secondo l’AGCM, che vengano determinati in dettaglio i presupposti richiesti per ottenere l’approvazione dei piani formativi, le modalità e le tempistiche entro cui i fondi si impegnano ad approvare i riferiti piani ed entro cui si impegnano a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni richieste, nonché le modalità con cui deve essere rendicontata l’esecuzione dei piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti. Tutto ciò al fine di garantire le esigenze di certezza e parità di trattamento.

Ugualmente, continua l’Autorità, le eventuali modifiche ai richiamati criteri e presupposti per l’autorizzazione dei piani formativi e per la conseguente rendicontazione devono trovare, di regola, applicazione solo per i piani, la cui autorizzazione venga richiesta successivamente alla pubblicazione delle modifiche così introdotte.

L’utima ciriticità rilevata dall’Autorità riguarda la mobilità tra fondi e, in particolare, casi di mancato puntuale rispetto del termine massimo, prescritto dalla disciplina legislativa, entro cui il fondo deve dar seguito alla richiesta di portabilità inoltrata dall’azienda aderente. L’AGCM fa presente quindi la necessità di vigilare sulla piena attuazione delle previsioni di legge in punto di mobilità tra fondi, al fine di eliminare possibili vincoli pregiudizievoli delle dinamiche competitive tra gli operatori interessati o l’introduzione, da parte dei fondi, di oneri non prescritti dalla normativa che impediscano o ostacolino l’esercizio del diritto alla mobilità tra fondi, anche nell’intento di stimolare un’efficiente gestione delle risorse destinate a finanziare i piani formativi.

L’Autorità conclude auspicando che le considerazioni da essa svolte vengano prese in considerazione dalle amministrazioni intestate, nell’ambito della complessiva attività di vigilanza loro ascritta sulla gestione dei fondi.

Per leggere il testo del parere: AS1273

Fonte: AGCM

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