Quantcast
Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
Viewing all articles
Browse latest Browse all 194

IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SU UN RICORSO PER REVOCAZIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

$
0
0

images3DVN90JICon sentenza n. 2257 del 30 maggio 2016 il Consiglio di Stato, decidendo su ricorso per revocazione proposto dalla società Vetreria Artistica Oball S.r.l., si è pronunciato in materia di aiuti di Stato.

Con il ricorso la società chiedeva la revoca della sentenza del Consiglio di Stato n. 3036 del 2015 che aveva confermato gli avvisi emessi dall’Inps nei confronti di molte imprese veneziane, fra cui la ricorrente stessa, volti a ottenere la restituzione di “aiuti di Stato” concessi loro con le leggi n. 206/95 e n. 30/97 secondo quanto disposto con Decisione della Commissione Europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999.

In particolare, l’Inps aveva ritenuto che la società Vetreria Artistica Oball nel triennio 1995 – 1997 avesse ricevuto aiuti di Stato per un importo totale superiore alla soglia “de minimis” stabilita nella Decisione della Commissione (ovvero 100.000 euro su un periodo di tre anni) ed aveva pertanto provveduto ad inviare un avviso alla società al fine di recuperare le somme indebitamente fruite.

Vetreria Artistica Oball riteneva tuttavia che l’Inps avesse commesso un errore nella verifica del rispetto della soglia “de minimis” nel triennio 1995 – 1997 in quanto aveva indebitamente computato anche importi fruiti dall’impresa nel 1995 ma riferiti al 1994 e concessi in forza di una disposizione diversa da quelle oggetto della Decisione della Commissione (ossia la l. n. 171/1973).

La richiesta di annullamento dell’avviso inviato dall’Inps presentata da Vetreria Artistica Oball era stata inizialmente accolta dal Tar Veneto (con sentenza 881 del 2014). La pronuncia di accoglimento del Tar Veneto era stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza 3036 del 2015, il quale aveva al contrario confermato l’obbligo per la ricorrente di restituire l’aiuto di Stato ricevuto.

Nel ricorso per revocazione, Vetreria Artistica Oball ha lamentato l’omessa pronuncia da parte del Consiglio di Stato circa la corretta applicazione della regola “de minimis” e l’errore di fatto commesso dai Giudici di Palazzo Spada consistente nell’aver ritenuto corretta l’imputazione ai fini della soglia “de minimis” degli importi afferenti al 1994 concessi in virtù di una disposizione normativa non considerata come aiuto di Stato.

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione non ritenendo sussistenti i vizi revocatori lamentati dalla ricorrente.

Nello specifico, il Collegio ha rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto da Vetreria Artistica Oball, il Giudice d’appello si fosse espresso sulla questione relativa alla corretta applicazione della regola “de minimis” in relazione agli sgravi applicabili nel 1994 e recuperati nel 1995.

La sentenza impugnata aveva infatti disposto che “E’ il momento della disponibilità giuridica ed economica dell’aiuto secondo l’ordinamento nazionale che rileva ai fini del calcolo del massimale dell’aiuto” ritenendo così corretta l’imputazione ai fini del calcolo della soglia “de minimis” degli importi afferenti al 1994.

Quanto al secondo motivo di revocazione, ad avviso del Consiglio di Stato il presunto “errore” denunciato dalla ricorrente non poteva ricondursi all’errore di fatto, essendo un possibile “errore di diritto” e come tale non deducibile come motivo di revocazione. In ogni caso, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito come neppure l’errore di diritto sussistesse in quanto i benefici di cui alla l. 171/1973 erano ricompresi nella Decisione della Commissione in forza del richiamo contenuto nella l. 206 del 1995.

Per visualizzare il testo della sentenza cliccare qui

Fonte: Giustizia Amministrativa / Bice Di Sano ha curato la redazione della notizia

Download PDF

Viewing all articles
Browse latest Browse all 194

Trending Articles