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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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IL CONSIGLIO DI STATO RIGETTA L’APPELLO PROPOSTO DA CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGCM CHE HA ACCERTATO UN’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI E AUTOSTRADALI

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barrire_stradaliCon sentenza n. 2328 del 2016 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso da CAR Segnaletica Stradale s.r.l. avverso la sentenza n. 8675 del 2013, con la quale il Tar Lazio si era pronunciato sul provvedimento  sanzionatorio emesso dall’AGCM l’11 ottobre 2012 – all’esito del procedimento I723 – nei confronti della ricorrente e di altre 6 imprese operanti nel mercato delle barriere stradali e autostradali.

Come si ricorderà, con il procedimento I723 l’AGCM aveva accertato che le imprese aderenti al consorzio Comast (Consorzio Manufatti Stradali Metallici in liquidazione) – tra cui CAR Segnaletica Stradale S.r.l. – avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza finalizzata alla ripartizione del mercato e alla condivisione dei prezzi di riferimento, realizzata anche grazie allo scambio di informazioni strategiche sensibili.

Il Tar Lazio, con la pronuncia impugnata, aveva ritenuto parzialmente fondato il ricorso promosso da CAR Segnaletica Stradale s.r.l. nella parte in cui l’impresa lamentava l’erroneo computo, da parte dell’AGCM, del periodo di partecipazione all’intesa e per l’effetto aveva ridotto, dimezzandola, la sanzione irrorata all’appellante.

Nel giudizio di appello, CAR Segnaletica Stradale s.r.l. ha riproposto gli ulteriori motivi di ricorso presentati in primo grado e disattesi dal Tar Lazio e precisamente: (i) violazione dell’art. 18 della l. 689/81 e difetto di motivazione per non aver l’AGCM valutato le argomentazioni esposte nei propri scritti difensivi; (ii) prescrizione; (iii) decadenza ex art. 14 della l. 689/81; (iv) difetto di istruttoria e di motivazione per aver l’AGCM ritenuto che la sola partecipazione al COMAST comportasse di per sé l’adesione a pratiche commerciali illecite; (v) illegittimità della sanzione imposta per mancato riconoscimento di alcune circostanza attenuanti.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello proposto da CAR Segnaletica Stradale s.r.l. ritenendolo totalmente infondato.

In particolare il Consiglio di Stato ha disatteso la prima delle censure proposte rilevando come non sussista in capo all’Autorità un obbligo “di motivare specificamente ogni scostamento dalle osservazioni presentate oppure il mancato accoglimento delle medesime, allorché, dal contesto dall’atto, sia per il richiamo contenuto nelle premesse, sia per l’approccio complessivo dell’iter argomentativo, risulti che l’Amministrazione ne abbia tenuto sostanzialmente conto”.

Del pari non sono state accolte i motivi di ricorso inerenti la prescrizione – in virtù del riconoscimento dell’effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto dell’AGCM in applicazione dell’art. 25 del Regolamento n. 1/2003 – e la decadenza, avendo il Consiglio di Stato ritenuto che la decorrenza del termine per la notifica della contestazione ex art. 14 della l. 689/1981  non decorre dalla commissione dell’illecito ma dal momento in cui l’Autorità ne acquisisce la piena conoscenza.

I Giudici di Palazzo di Spada hanno infine ritenuto esente da censure il provvedimento sotto i profili dell’istruttoria e della motivazione, osservando come, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’intesa, è sufficiente che l’AGCM “tracci un quadro indiziario coerente ed univoco” e disatteso le argomentazioni addotte dalla ricorrente volte ad ottenere un’ulteriore riduzione della sanzione, condividendo il giudizio del Tar Lazio circa l’insussistenza di presunte circostanze attenuanti.

La sentenza è disponibile qui.

Fonte: Giustizia Amministrativa

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