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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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PARERE AGCM: GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI PER L’USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO

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headphones-923186_1920L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 6 giugno 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito all’attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (AS1281).

Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, su richiesta dell’intestato Comune.

L’Autorità ha premesso innanzitutto che la normativa in questione trova un ostacolo nella disciplina italiana, risalente nel tempo ed inadeguata per determinato profili di utilizzo delle opere in questione, in particolare per i servizi di musica online: non rilevando più i confini territoriali per la gestione di tali diritti, ne consegue la frammentazione territoriale e quindi un grave danno all’efficienza economica del sistema. Da ciò deriva, sottolinea l’Autorità, la necessità di realizzare un mercato unico della gestione collettiva dei diritti, che non può essere raggiunto senza un adeguato livellamento del playing field, che riguardi il complesso degli operatori comunitari senza tenere conto dei confini nazionali.

L’AGCM fa notare che il nucleo della Direttiva in questione è la libertà di scelta, ossia la facoltà, per il titolare dei diritti, di individuare un organismo di gestione collettiva indipendentemente dallo Stato Membro di nazionalità, residenza o stabilimento.

L’Autorità sottolinea quindi che l’attribuzione, in Italia (peraltro caso isolato nel panorama europeo, ormai), ad un unico soggetto – la SIAE – di riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore compromette l’impianto normativo europeo.

L’Autorità rileva che, in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’incumbent senza discriminazioni.

Alla luce di ciò, il legislatore italiano deve individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono sia la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano, sia un’adeguata tutela dei titolari dei diritti. Tuttavia, nel disegno di legge di delegazione europea 2015, contenente i principi per l’esercizio della delega per attuare la Direttiva in oggetto, non vi è menzione della possibilità di intervenire sul monopolio legale della SIAE.

L’Autorità preme quindi affinché tale regime sia superato: l’intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla legge sul diritto d’autore, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto. A titolo esemplificativo, l’Autorità cita i servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti che la SIAE può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 181 LDA, nonché le attività di vigilanza assegnate alla SIAE dall’art. 182Bis LDA.

L’Autorità conclude auspicando una modifica in senso concorrenziale dei principi di delega in corso di approvazione dal Parlamento ai fini del recepimento della Direttiva in oggetto.

Per leggere il testo del parere: AS1281

Fonte: AGCM.

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