L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 11 luglio 2016, il parere rivolto al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in merito alle Linee guida operative e clausole tipo per l’affidamento di servizi assicurativi, in via di imminente esecuzione (AS1283).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 su richiesta della stessa ANAC e, nelle sue osservazioni, l’Autorità si è soffermata in particolare sui temi delle ‘Informazioni per la gestione del rischio assicurativo’ e delle ‘Polizze claims made’.
Rispetto alle informazioni per la gestione del rischio, l’AGCM ritiene opportuno distinguere tre diversi flussi informativi tra le imprese e le Stazioni Appaltanti:
- informazioni che sono nella esclusiva disponibilità delle Stazioni Appaltanti e che possono incidere sul corretto apprezzamento del rischio (i.e. natura dell’amministrazione, attività svolta, misure adottate per prevenire gli eventi da assicurare o ridurne l’impatto economico): l’AGCM non ritiene che lo scambio di tali informazioni possa sollevare criticità concorrenziali, in quanto riguardano profili organizzativi dell’ente;
- informazioni scambiate tra la Stazione Appaltante e l’assicuratore aggiudicatario e finalizzate alla creazione di un database sull’andamento e sui costi dei sinistri: allo stesso modo, riguardano i rapporti contrattuali tra questi due soggetti e non sono suscettibili di creare preoccupazioni dal punto di vista concorrenziale;
- informazioni, acquisite dai precedenti fornitori, trasmesse dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti alla gara affinché queste ultime possano effettuare una corretta quotazione del rischio: rispetto a queste, l’Autorità raccomanda che la valutazione in merito alle informazioni da trasmettere sia svolta caso per caso, tenuto conto delle specifiche esigenze di gara e sia circoscritta alle sole informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta sulla base di un corretto apprezzamento dei rischi assicurativi oggetto della gara.
In tema di “polizze claims made” (polizze che assicurano solo i sinistri originati da fatti accaduti in pendenza di polizza e le cui domande di risarcimento pervengono in pendenza di polizza), l’AGCM ritiene che sia necessario che sia gli atti di gara che il successivo contratto definiscano con estrema chiarezza l’ambito di applicazione della copertura assicurativa e gli eventuali periodi di postuma e/o retroattività, onde evitare che i soggetti possano trovarsi scoperti.
L’Autorità conclude auspicando che le osservazioni svolte siano tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva delle Linee Guida in oggetto.
Per leggere il testo del parere: AS1283
Fonte: AGCM.
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