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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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PARERE AGCM: CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

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gas-station-727162_1280L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, l’11 luglio 2016, il parere rivolto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico (AS1284).

Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90 e riguarda le possibili distorsioni concorrenziali determinabili nel settore della distribuzione del gas dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 23, seconda parte, del Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, recante “Definizione e proroga di termini nonché conseguenti disposizioni urgenti”, in ragione della possibilità che la sua applicazione determini per alcuni soggetti distributori, in modo ingiustificato, una maggior durata delle concessioni rispetto a quella di dodici anni, durata massima prevista in via generale dalla normativa vigente.

La normativa in oggetto, infatti, ha disposto, a sostegno dei programmi di metanizzazione del mezzogiorno, una deroga alla normale durata dodicennale delle concessioni di distribuzione di gas. Tale deroga ha lo scopo di evitare la possibilità di una più breve durata delle relative concessioni rispetto al termine generale, nei casi in cui l’effettiva entrata in esercizio degli impianti fosse intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 164/2000 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”).

Tuttavia, l’AGCM ricorda che l’iter procedurale per ottenere i finanziamenti è così complesso che in molti casi, alla data di intervento della concessione, i lavori di metanizzazione erano già stati compiuti e l’impianto già funzionante. Ciò consente a diversi gestori di fruire di una durata della concessione più ampia di quella dodicennale, in quanto la data di effettivo inizio dello svolgimento di attività di distribuzione del gas è ben antecedente a quella dell’approvazione formale.

L’Autorità fa notare quindi che non è sempre riscontrabile un giustificato motivo per l’applicabilità di un termine diverso di validità delle concessioni in capo ad alcuni distributori concessionari. In questo modo, per alcuni di questi soggetti si determina una illegittima estensione del periodo legale di vigenza delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale.

Infatti, per effetto del prolungamento eccessivo della concessione in essere nei Comuni presi in esame, determinato dal combinato delle previsioni della norma in commento e del ritardo con cui interviene il decreto di approvazione rispetto alla data di effettivo esercizio dell’impianto, la scadenza di tali concessioni avverrà anche molti anni dopo la data prevista per l’aggiudicazione della gara di distribuzione del gas nell’ATEM di appartenenza del singolo Comune interessato.

Ciò, evidenzia l’Autorità, vale in certi casi per più del 50% dei comuni in uno stesso ATEM, e questa circostanza, per alcune gare d’ATEM, rischia di alterare negativamente gli stessi effetti attesi di efficientamento dell’offerta del servizio di distribuzione del gas a seguito della scelta del concessionario mediante selezione competitiva, ad esempio perché la maggior efficienza del servizio atteso a seguito della celebrazione della gara risulterà necessariamente ridotta in ragione del fatto che il concessionario entrante non potrà da subito applicare i piani di investimento e/o di efficientamento della rete a tutti gli impianti che appartengono all’ATEM.

Di conseguenza, l’Autorità termina auspicando che vengano effettuati degli interventi modificativi della normativa in oggetto, al fine di allineare alla data prevista per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di appartenenza la scadenza di quelle concessioni di distribuzione del gas naturale in essere nei Comuni ammessi al progetto di metanizzazione del Mezzogiorno che abbiano, a quella data, una durata già superiore ai quindici anni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Per leggere il testo del parere: AS1284

Fonte: AGCM

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