Quantcast
Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
Viewing all articles
Browse latest Browse all 194

SERVIZI TECNICI ACCESSORI: CONFERMATO IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO EMESSO DALL’AGCM NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA E DELLE IMPRESE DI MANUTENZIONE

$
0
0

Con sentenze nn. 9553, 9554, 9555, 9556, 9559, 9560 e 9561 del 2016, il Tar Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dalle società Telecom Italia S.p.A., Sielte S.p.A., Sirti S.p.A., Ceit Impianti S.r.l., Alpitel S.p.A. Site S.p.A. e Valtellina S.p.A. per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei loro confronti a conclusione del procedimento istruttorio I761.

L’istruttoria, avviata nel marzo 2013 e conclusa nel dicembre 2015, aveva condotto l’AGCM ad accertare l’esistenza di un’unica e complessa intesa, realizzata da Telecom Italia e le imprese di manutenzione attraverso il coordinamento delle offerte economiche e di altre condizioni contrattuali connesse in seno alle procedure per la selezione dei fornitori predisposte dalle società Wind e Fastweb, nonché il coordinamento avente ad oggetto le informazioni, trasmesse al regolatore, relative all’erogazione dei servizi di manutenzione. Tali comportamenti, secondo l’AGCM, avrebbero avuto l’obiettivo di limitare il confronto competitivo e prevenire l’evoluzione delle forme di erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori.

Con le sentenze in esame il Tar Lazio ha integralmente rigettato i ricorsi proposti da Telecom Italia e dalle imprese di manutenzione, confermando per l’effetto il provvedimento impugnato.

Il Tar Lazio ha innanzitutto disatteso la censura mossa dalle ricorrenti, volta a contestare il provvedimento poiché adottato in carenza del presupposto, necessario per la configurabilità di un illecito antitrust, dato dall’esistenza di un mercato contendibile.

In particolare, secondo le ricorrenti il mercato dei servizi di manutenzione correttiva delle reti di telecomunicazioni non sarebbe stato liberalizzato all’epoca dei fatti, in ragione della mancata attuazione da parte dell’AGCom dell’art. 47, co. 2 quater, del d.l. n. 5/2012, cui la disposizione, nel prevedere, per l’appunto, la liberalizzazione del mercato di tali servizi, aveva dapprima imposto – e successivamente – a seguito di una modifica normativa – attribuito la facoltà di adottare le misure idonee ad assicurare l’offerta disaggregata dei servizi di manutenzione  e rendere possibile l’acquisto di tali servizi da imprese terze operanti in regime di libera concorrenza.

Tale argomentazione è stata ritenuta priva di rilievo dal Tar Lazio, che ha osservato come il “mercato” che l’Autorità è chiamata a tutelare nell’esercizio dei suoi poteri antitrust è quello legato ad un’ampia accezione di natura economica secondo cui un mercato esiste laddove vi siano una domanda ed un’offerta di determinati prodotti e servizi e non anche, a norme legislative o regolamentari che specificamente predefiniscano e caratterizzino tale mercato.

Infondata è stata del pari ritenuta la censura con la quale ricorrenti hanno contestato la competenza dell’AGCM ad intervenire in un settore regolamentato come quello delle comunicazioni elettroniche. Sul punto, i giudici amministrativi hanno rilevato come il potere di intervento dell’AGCM non possa essere messo in discussione, considerando che l’art. 98 del codice delle comunicazioni, nel prevedere la competenza dell’AGCom a sanzionare la violazione degli obblighi regolamentari da essa impartiti, lascia del tutto impregiudicata la competenza dell’AGCM ad accertare e sanzionare eventuali violazioni della normativa antitrust.

Venendo all’accertamento dell’illecito, il Tar Lazio ha ritenuto che la ricostruzione dell’AGCM fosse esente da vizi e fondata su un robusto corredo probatorio, senza dubbio adeguato a dimostrare la sussistenza della pratica collusiva. La mancata riconduzione dell’illecito alla fattispecie di pratica concordata o di accordo, rilevata da alcune ricorrenti, tra cui Telecom Italia, non ha determinato, a parere del Collegio, l’inammissibilità della ricostruzione operata dall’AGCM sotto il profilo dell’incertezza o indeterminatezza del provvedimento sanzionatorio.

Anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, il Tar Lazio ha del tutto avallato l’operato dell’AGCM, rigettando i motivi di ricorso volti a contestare – a vario titolo – l’importo delle ammende comminate.

Per consultare il testo integrale delle sentenze è possibile cliccare sui seguenti link:

9553/2016

9554/2016

9555/2016

9556/2016

9559/2016

9560/2016

9561/2016

Fonte: Giustizia Amministrativa

Download PDF

Viewing all articles
Browse latest Browse all 194

Trending Articles