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PARERE AGCM: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI MERCATO ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI PETROLIFERI – P-OIL

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gas-station-727162_1280L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 9 maggio 2016, il parere rivolto al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (AS1270).

Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, a seguito della richiesta di parere relativa alle modalità di funzionamento della piattaforma di mercato all’ingrosso dei prodotti petroliferi di cui all’articolo 22 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 (c.d. “P-OIL”). Stando a quanto riportato nella richiesta, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (“GME”) intende strutturare la P-OIL quale quale piattaforma sulla quale gli offerenti mettono a disposizione un bene e gli acquirenti possono immediatamente acquistarlo.

Gli operatori che intendono vendere carburanti sulla P-OIL devono compilare un’apposita web form che contiene una serie di informazioni minime, tra cui il Comune ove è localizzato il punto di carico; devono inoltre aver reso disponibili, nell’ambito della medesima piattaforma, le condizioni contrattuali che verranno applicate alle proprie controparti a seguito dell’abbinamento delle offerte in piattaforma. L’acquisto viene finalizzato tra venditore e compratore senza alcun intervento da parte del GME stesso.

L’Autorità preliminarmente si complimenta con il GME per l’iniziativa, reputandola utile per uno sviluppo più dinamico e concorrenziale del mercato all’ingrosso dei prodotti petroliferi.

Tuttavia, l’AGCM ritiene anche che le modalità di funzionamento della piattaforma possano causare una eccessiva trasparenza del mercato. Infatti, tanto l’indicazione comunale del punto di carico quanto il riferimento alle specifiche condizioni generali di contratto del venditore consentono l’individuazione di quest’ultimo da parte dell’acquirente e, più in generale, da parte dei soggetti che accedono alla P-OIL.

Poiché si tratta di un mercato dove lo stesso soggetto può operare sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda, le modalità sopra richiamate rendono possibile per ogni venditore l’accesso alle offerte degli altri venditori e, conseguentemente, c’è il rischio di favorire equilibri potenzialmente collusivi, perché rende più facilmente monitorabili le azioni dei propri concorrenti e pertanto credibile l’attuazione di meccanismi punitivi in caso di deviazioni da un eventuale accordo.

L’Autorità provvede quindi a suggerire alcune modalità volte a migliorare il sistema al fine di impedire che le condizioni generali di contratto vengano rese note ex ante, prevedendo che le informazioni del venditore vengano filtrate dal GME e che la piattaforma mostri al compratore semplicemente il prezzo finale del servizio, senza fornire informazioni, quale l’indicazione comunale del punto di carico, che consentano di risalire all’identità del venditore.

L’AGCM conclude con l’auspicio che le indicazioni da essa fornite siano tenute in considerazione dal GME e con l’invito a comunicare le determinazioni assunte in proposito.

Per leggere il testo del parere: AS1270

Fonte: AGCM.

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