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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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PARERI AGCM: ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, ASST CREMA, ASST LECCO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – I, II E III PARERE

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medic-563423_1920L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 25 luglio 2016, i tre pareri (AS1285, 1286, 1287), formulati ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, rivolti rispettivamente alle ASST degli Spedali Civili di Brescia, di Crema e di Lecco relativamente a tre documenti:

  • il decreto n. 169 del 16 marzo 2016 adottato dalla ASST Spedali Civili di Brescia, avente ad oggetto l’“adesione alla procedura ristretta in forma aggregata dell’ASST del Garda e dell’ASST di Cremona, per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali”
  • la deliberazione n. 65 dell’8 marzo 2016 adottata dall’ASST di Crema avente ad oggetto l’“adesione alla procedura di gara aggregata esperita dall’ex A.O. di Desenzano del Garda per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali” e ad ogni altro atto presupposto e conseguente;
  • la deliberazione n. 106 del 10 marzo 2016 dell’ASST di Lecco avente ad oggetto “servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, di laboratorio, radiologiche e grandi apparecchiature sanitarie – estensione del contratto aggiudicato in esito alla procedura di gara espletata dalla ASST di Franciacorta” e ad ogni altro atto presupposto e conseguente.

Con il decreto e le deliberazioni in oggetto, le ASST in indirizzo hanno disposto l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto avente analogo oggetto bandito in forma aggregata da altre ASST, a valle di autonome procedure di gara, avviate da queste ultime aziende ospedaliere per le proprie esigenze.

Evidenzia quindi l’AGCM che gli affidamenti disposti dalle ASST in indirizzo siano stati effettuati in assenza di una procedura ad evidenza pubblica: si è trattato infatti di una “adesione” di queste ASST ad altre deliberazioni con cui le ASST del Garda, di Cremona, di Desenzano del Garda e di Franciacorta hanno aggiudicato le gare pubbliche espletate per il proprio fabbisogno.

L’Autorità ritiene quindi che questi affidamenti per adesione siano stato disposti in violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, leale competitività e imparzialità che devono connotare, nei pubblici appalti, lo svolgimento del confronto tra imprese di un determinato settore di mercato, in violazione delle vigenti normative, comunitarie e nazionali, in materia di evidenza pubblica.

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ricorda l’AGCM, la fattispecie dell’adesione postuma è una figura “atipica” di aggregazione della domanda pubblica, ammissibile in via generale e assimilabile alle figure aggregative tipizzate dal legislatore, la cui legittimità nella concreta declinazione fattuale deve vagliarsi caso per caso al fine di verificare il rispetto di criteri non arbitrari, né irragionevoli, ma chiari e sufficientemente circoscritti. Questi sono criteri da applicarsi in modo restrittivo, al fine di evitare elusioni della vigente normativa a tutela della concorrenza.

Le fattispecie in esame, a detta dell’Autorità, non si configurano come rispettose di questi criteri, poiché sono state realizzate attraverso una rinegoziazione ed un conseguente adeguamento prestazionale delle condizioni contrattuali ed economiche degli originari appalti oggetto di estensione. In tal modo, l’adesione si è tradotta nell’affidamento di un nuovo e diverso servizio, ma senza rispettare le norme del Codice dei Contratti Pubblici che determinano la legittimità degli affidamenti senza gara.

L’Autorità conclude quindi affermando che gli affidamenti disposti con il decreto e le deliberazioni in oggetto risultano illegittimi perché in contrasto con i principi di parità di trattamento, proporzionalità, leale competitività e imparzialità e con le disposizioni – comunitarie e nazionali – che impongono l’obbligo dell’evidenza pubblica a tutela della concorrenza. Ricorda quindi alle amministrazioni in indirizzo il termine di 60 giorni per comunicare all’Autorità stessa le iniziative per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

A seguito dei pareri in oggetto, l’ASST di Lecco ha concluso l’attività di definizione dell’offerta economica e prestazionale dell’adesione postuma uniformandosi alle indicazioni rese nel parere motivato, poiché tale offerta ricalca in tutti i coefficienti e parametri economici e prestazionali l’offerta originaria, mentre le ASST Spedali Civili di Brescia e di Crema hanno fornito documentazione e chiarimenti idonei a dimostrare che la definizione dell’offerta economica e prestazionale di adesione postuma è stata disposta replicando i medesimi criteri e parametri utilizzati nella formulazione delle originarie offerte di gara, attestando, quindi, di aver rispettato nel caso concreto i criteri di legittimità individuati nei pareri motivati a loro destinati e le indicazioni giurisprudenziali ivi richiamate.

Conseguentemente, l’AGCM ha ritenuto di non impugnare davanti al TAR nessuna delle deliberazioni e decreto in oggetto.

Per leggere il testo dei pareri: AS1285AS1286AS1287

Fonte: AGCM

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