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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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GARE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI INQUINANTI E/O PERICOLOSI PRESSO GLI ARSENALI DI TARANTO, LA SPEZIA ED AUGUSTA: IL TAR LAZIO CONFERMA L’INTESA ACCERTATA DALL’AGCM

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agcm logoCon sentenze nn. 8499, 8500, 8502, 8504 e 8506 del 2016, il Tar Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dalle società Comerin Srl, Maren Srl, Technomont Srl, Tecnosit Srl, Tps Taranto Srl, Consorzio Chiome, Work Service Srl, Metalblock Srlper, Serveco Srl, Sait Spa, Siman Srl e Coibesa Thermosound Spa per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei loro confronti a conclusione del procedimento istruttorio I782.

Come si ricorderà, con il provvedimento sanzionatorio impugnato, l’AGCM aveva accertato la sussistenza di un’intesa orizzontale tra le dodici società ricorrenti, raggruppate in tre ATI, volta alla ripartizione del mercato e alla cristallizzazione delle rispettive aree di incumbency, attraverso il coordinamento della reciproca strategia partecipativa in tre gare d’appalto bandite da Navarm. Secondo l’AGCM, l’intesa, così posta in essere, aveva avuto altresì ad oggetto la fissazione dei prezzi di aggiudicazione delle gare condizionate dalla concertazione (e, quindi, del valore economico delle commesse).

Alla luce della ritenuta gravità dell’infrazione, l’AGCM ai fini sanzionatori aveva preso in considerazione il 15% del valore delle vendite, cui aveva aggiunto una entry fee pari al 15%.

Con le sentenze in esame il Tar Lazio ha integralmente rigettato i ricorsi proposti dalle dodici imprese, confermando per l’effetto il provvedimento impugnato.

Il Tar Lazio ha infatti ritenuto esente da censure l’accertamento dell’intesa compiuto dall’AGCM, in quanto fondato su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a delineare una chiara linea comportamentale, che non lascia spazio ad ipotesi ricostruttive alternative.

I giudici amministrativi hanno inoltre rigettato i motivi di ricorso con i quali due delle ricorrenti (Serveco Srl e Sait Spa) hanno eccepito la propria estraneità alla condotta anticompetitiva,  – asseritamente riconducibile ad una minor partecipazione nelle gare – ritenendo, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria, che “in presenza di un illecito collusivo ripetuto da imprese diverse per un certo periodo di tempo, caratterizzato in parte da accordi e in parte da pratiche concertate, com’è nel caso all’odierno esame, la caratterizzazione della violazione come una singola collusione comporta inter alia la considerevole conseguenza, rilevante in tema di partecipazioni assuntivamente “minori” alla concertazione anticompetitiva, che un partecipante sia ritenuto responsabile per tutte le azioni del cartello, anche se non abbia preso personalmente parte alla totalità di esse, una volta che abbia deciso di assentire alla concertazione medesima.”

Anche l’attività di quantificazione della sanzione compiuta dall’AGCM, contestata dalle ricorrenti, è stata ritenuta dal Tar Lazio esente da vizi e conforme al criterio di adeguatezza e ai principi di logicità e ragionevolezza.

Per consultare il testo integrale delle sentenze è possibile cliccare sui seguenti link:

8499/2016

8500/2016

8502/2016

8504/2016

8506/2016

Fonte: Giustizia Amministrativa

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