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Channel: Osservatorio Permanente Applicazione delle Regole di Concorrenza
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PARERE AGCM: COMUNE DI VIMODRONE (MI) – OFFERTA DI SERVIZI FUNEBRI DA PARTE DELL’APPALTATORE ESCLUSIVO DEI SERVIZI CIMITERIALI

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cemetery-51550_1920L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 12 settembre 2016, il parere rivolto al Comune di Vimodrone (AS1292).

Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 su richiesta dell’Amministrazione stessa, riguardo alla possibilità che l’appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali svolga, in quanto rientranti nel proprio oggetto sociale, anche servizi commerciali di vendita e posa in opera di lastre cimiteriali.

L’Autorità esordisce ricordando di avere già auspicato, in proprie precedenti segnalazioni, come proprio in ragione delle particolari caratteristiche del mercato della gestione dei servizi cimiteriali, sia necessario un intervento del legislatore (nazionale e regionale) al fine di chiarire la separazione e l’incompatibilità tra l’offerta di servizi funebri a carattere commerciale ed i servizi pubblici di gestione cimiteriale. Questi ultimi, infatti, sono connotati da un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico sociale.

La gestione delle aree cimiteriali, infatti, può determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre.

In virtù di tale premessa, e rispetto alla possibilità per il Comune di bandire una specifica procedura di gara per la fornitura e posa in opera di ossari e loculi, l’Autorità ribadisce che tale attività non è da considerarsi quale servizio pubblico cimiteriale, ma riveste natura commerciale e imprenditoriale: deve pertanto espletarsi in regime di libera concorrenza.

Da ciò consegue quindi che l’attività non possa essere attribuita in esclusiva né al soggetto affidatario cimiteriale né a terzi, salvo ricorrano ragioni imperative di interesse generale tali da giustificarne l’affidamento in esclusiva, che non possano essere perseguite tramite strumenti diversi – ragioni che, nel caso di specie, non ricorrono.

Per leggere il testo del parere: as1292

Fonte: AGCM

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