L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 19 settembre 2016, il parere rivolto all’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia (AS1295).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90 in merito al diniego, disposto con provvedimento dell’intestata amministrazione, dell’autorizzazione per il servizio di trasporto commerciale di collegamento tra la Stazione di Venezia marittima e l’aeroporto Marco Polo, richiesta dalla società Martini Bus S.r.l. in data 18 gennaio 2016. Il diniego in oggetto veniva motivato principalmente richiamandosi al divieto di sovrapposizione e interferenza con le linee di trasporto pubblico locale esercite dalle società ACTV S.p.A. (linea urbana n. 53) e ATVO S.p.A. (linee extraurbane 29 e 35).
L’Autorità ha ritenuto che l’amministrazione avesse interpretato i concetti di sovrapposizione ed interferenza in modo eccessivamente lato ed in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza. L’Autorità ha quindi ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di accesso ai servizi di trasporto turistico-commerciale, una disposizione nazionale che richiede l’ottenimento di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un tale servizio “rappresenta, in principio, una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, in quanto tende a limitare il numero di fornitori di servizi (..)”; simili disposizioni interne sono quindi da interpretarsi restrittivamente, nel rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità e di stretta necessità della limitazione.
Nel caso di specie, l’AGCM ha ritenuto che il diniego apparisse del tutto privo di adeguata motivazione sia in ordine all’asserita sussistenza della “sovrapposizione/interferenza”, sia in ordine al pregiudizio economico che la linea, proposta da Martini Bus, avrebbe potuto arrecare alle linee di TPL esercite da ACTV e ATVO. A parere dell’intestata amministrazione, infatti, la circostanza per cui il servizio proposto prevedeva “relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi essenziali, tali da sottrarre utenza a questi ultimi”, bastava ad integrare i requisiti ostativi di sovrapposizione/interferenza, e tanto era stato deciso senza effettuare alcuna istruttoria nel merito.
L’AGCM ha quindi rilevato che il servizio proposto da Martini Bus avrebbe collegato direttamente il parcheggio interno della Stazione Marittima all’aeroporto Marco Polo, apparendo in tutta evidenza orientato ad intercettare un’utenza di soli turisti (passeggeri delle navi da crociera), nonché inidoneo ad intercettare la domanda di mobilità della popolazione residente. Conseguentemente, sarebbe stato inidoneo anche a sottrarre clientela al servizio pubblico di linea.
Conseguentemente, l’AGCM ha ritenuto che il diniego in oggetto apparisse ingiustificato e non adeguatamente motivato, nonché idoneo a impedire l’ingresso di un nuovo operatore in un mercato liberalizzato, determinando un’impropria estensione del monopolio riconosciuto alle società ACTV e ATVO.
A seguito del ricevimento del parere, l’amministrazione intestata ha reso noto di non condividere i rilievi ivi evidenziati, con conseguente mancato adeguamento al parere stesso. L’Autorità ha quindi disposto l’impugnazione del provvedimento in oggetto davanti al Tar Veneto.
Per leggere il testo del parere: as1295
Fonte: AGCM
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